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ATTO COSTITUTIVO
§ 1 DENOMINAZIONE
L'associazione si definisce: "Villa Palagione - Centro Interculturale".
SEDE
Sede dell'associazione è in Volterra, località Palagione presso
Villa Palagione.
§ 2 FINALITA'
1. l'Associazione non ha scopo di lucro;
2. essa intende perseguire esclusivamente finalità sociali, culturali,
assistenziali e religiose;
3. il fine cui tende l'Associazione è quello di favorire scambi
di esperienze, incontri internazionali di
carattere culturale, in particolare europei, nell'ambito della
formazione interculturale dei giovani e degli adulti con particolare
riferimento alla vita culturale italiana. Trattasi di incontri
"oltre i confini" che hanno lo scopo di sviluppare il livello
della informazione, la comprensione e la collaborazione tra persone
di nazionalità diverse nelle prospettiva di un'Europa unita;
4. per realizzare tali finalità, l'Associazione intende offrire
i seguenti servizi:
a) mantenimento, organizzazione e gestione di un centro interculturale
nei locali di Villa Palagione.
Per tale gestione l'Associazione richiederà al Comune di Volterra
il rilascio di una licenza di "casa per ferie";
b) pernottamento e somministrazione di alimenti e bevande nell'ambiente
della suddetta villa:
c) organizzazione ed esecuzione di manifestazioni culturali anche
internazionali tra le quali corsi di lingua,
seminari, dibattiti, conferenze, gruppi di studio e ricerca anche
interdisciplinari, vacanze-studio,
soggiorni linguistici, workshops di natura artistica ed artigianale
sotto la guida di insegnanti e referenti specializzati;
d) mediazione, contatto e collaborazione con Istituzioni culturali
italiane. Particolare attenzione verrà rivolta
ad istituzioni regionali e comunali nonchè al diretto coinvolgimento
della cittadinanza attraverso escursioni e visite
presso strutture culturali, sociali ed artigianali;
3 e) pubblicazione del materiale elaborato durante i corsi e gli
incontri
con ogni mezzo di diffusione del pensiero;
f) organizzazione ed esecuzione di corsi di formazione professionale
in riferimento al mercato europeo interno.
5. L'associazione mette le strutture a disposizione di persone
o gruppi, enti pubblici, associazioni religiose, sociali,
politiche, culturali, sportive, moltiplicatori, dipendenti di
altre istituzioni, gruppi di altre associazioni simili.
§ 3 SOCI
Possono divenire soci, quanti nella loro attività di ricerca e
di lavoro, manifestano un interesse continuativo
e condividono le finalità dell'associazione. I soci si distinguono
in: fondatori, aderenti, ordinari e sostenitori.
soci fondatori fanno parte di questa categoria coloro che hanno
partecipato alla fondazione dell'Associazione
e quanti concorreranno direttamente alla realizzazione dell'obiettivo
sociale con la loro attività personale.
La domanda di associazione per questa categoria, accompagnata
dalla presentazione di due soci fondatori,
è subordinata all'accoglimento del comitato direttivo, la cui
decisione è insindacabile; soci aderenti fanno parte
di questa categoria coloro che intendono, oltre che frequentare
le regolari attività dell'associazione,
partecipare a gruppi di lavoro di più giorni; soci ordinari sono
coloro che sono interessati a frequentare le normali attività
di corsi e conferenze dell'associazione; soci sostenitori a questa
categoria appartengono quanti, sensibili alle finalità dell'Associazione,
intendono dare il loro apporto alla realizzazione dell'obiettivo
sociale. I soci sostenitori hanno diritto a partecipare alle attività
sociali, su parere favorevole del comitato direttivo. Per le ultime
tre categorie di soci, l'ammissione nell'associazione avviene
su domanda degli interessati ed è soggetta all'accoglimento del
comitato direttivo. Queste categorie di soci non hanno diritto
di voto alle assemblee. I soci sono tenuti al versamento di una
quota associativa anticipata, stabilita di anno in anno dall'assemblea
dei soci fontatori. Il tesseramento è annuale ed ha inizio il
1 gennaio e termina il 31 dicembre. Solo i soci in regola con
la quota annua, hanno diritto ad usufruire delle attività promosse
dall'associazione. Si decade da socio per uno dei seguenti motivi:
a) per dimissioni;
b) per morosità
c) per delibera dell'assemblea dei soci in seguito a comportamento
contrario alle finalità dell'associazione.
§ 4 ORGANI E CARICHE SOCIALI
Assemblea: si compone di tutti i soci in regola con la quota annua.
Ogni socio non può rappresentare più di altri tre soci fondatori.
L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta
all'anno dal segretario generale dell'associazione ed in via straordinaria
su proposta di un quinto dei soci fondatori e del comitato direttivo
all'unanimità. La data, il luogo e l'ordine del giorno debbono
essere comunicati ai soci mediante lettera con al meno 15 giorni
di preavviso.
L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione, presenti
la metà dei soci più uno e, in seconda convocazione, dal numero
dei soci presenti. Le due convocaziono possono aver luogo lo stesso
giorno. L'assemblea elegge ogni anno il comitato direttivo ed
il revisore dei conti; approva i bilanci economici preventivi
e consuntivi, deliberando sulla destinazione di eventuali residui
attivi e passivi; delibera sul programma del l'associazione, su
modificazioni dello statuto, sulle quote annuali e sulle altre
questioni che vengono sottoposte dal comitato direttivo, sullo
scioglimento dell'associazione e sull'esclusione di eventuali
soci; Comitato direttivo Il comitato direttivo è composto da due
membri: segretario generale e vice segretario.
Il comitato direttivo provvede a:
1. esercitare tutti i poteri per il conseguimento delle finalità
sociali;
2. dare esecuzione alle delibere dell'assemblea;
3. amministrare il bilancio dell'associazione;
4. redigere il rendiconto finanziario della gestione annuale,
che deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei
soci;
5. nominare il personale per l'espletamento dei servizi esecutivi
ed ausiliari, determinare le attribuzioni;
6. nominare i rappresentanti dell'associazione per il coordinamento
e l'espletamento di particolari iniziative all'estero;
7. raggiungere il pareggio del bilancio annuale. Il comitato direttivo,
nella prima riunione dopo la sua elezione, nomina nel suo seno
il segreta- rio generale ed il vice segretario.
Segretario generale Il segretario generale è il rappresentante
legale dell'associazione; convoca e presiede il comitato direttivo;
convoca l'assemblea ordinaria e, su mandato del comitato direttivo
o di un quinto dei soci- quella straordinaria; può adottare provvedimenti
d'urgenza, sottoposti a ratifica alla prima riunione del comitato
direttivo. Per cause e per motivi particolari può tuttavia, a
suo insindacabile giudizio, delegare pieni poteri al vice segretario,
senza bisogno di formalità alcuna. In sua assenza viene automaticamente
sostituito dal vice segretario o dal consigliere più anziano.
Revisore dei conti Non è nè consigliere nè impiegato dell'associazione.
Egli provvede a controllare gli atti di gestione, accertare la
regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esaminare
il bilancio di previsione ed il conto consuntivo redigendo apposite
relazioni. Presidente onorario E' prevista la carica di presidente
onorario, conferita dall'assemblea dei soci fondatori a persona
avente meriti particolari nel raggiungimento delle finalità che
l'associazione si prefigge.
Il presente statuo può essere modificato dall'assemblea con la
maggioranza di 2/3 dei soci presenti. L'assemblea può anche deliberare
lo scioglimento dell'associazione a maggioranza dei 2/3 dei soci
presenti. In caso di scioglimento, la liquidazione sarà curata
dal comitato direttivo sotto il controllo del revisore dei conti.
Gli eventuali fondi patrimoniali saranno devoluti a scopi di beneficenza
e ad associazioni che abbiano finalità affini.
Registrato a Volterra
il 02 marzo 1992 al N 134 ……Volume……. Mod. 3
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